Sez. L, Sentenza n. 5642 del 16/11/1985 (Rv. 442836 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - INTERRUZIONE DEL GIUDIZIO - PER DECESSO DEL CONVENUTO - RIASSUNZIONE NEI CONFRONTI DI SOGGETTO CUI IL GIUDICE DI APPELLO NEGHI LA QUALITÀ DI SUCCESSORE - RIMESSIONE AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - INTERRUZIONE DEL GIUDIZIO - PER DECESSO DEL CONVENUTO - RIASSUNZIONE NEI CONFRONTI DI SOGGETTO CUI IL GIUDICE DI APPELLO NEGHI LA QUALITÀ DI SUCCESSORE - RIMESSIONE AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*
Il potere del giudice di appello di rimettere la causa al giudice di primo grado ha carattere eccezionale, concretandosi in una deroga al principio secondo cui i motivi di nullità si convertono in motivi d'impugnazione, e, pertanto, può essere esercitata solo nei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., tra i quali non rientra l'ipotesi in cui la riassunzione del giudizio, a seguito d'interruzione del medesimo per venir meno della parte convenuta, sia stata dall'attore operata nei confronti di un soggetto cui il giudice d'appello neghi la qualità di successore nella titolarità passiva del rapporto dedotto in causa. (V 3368/72, mass n 361206; (V 2366/63, mass n 263641; (V 831/62, mass n 251332).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)