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Sez. 3, Sentenza n. 6005 del 15/03/2007 (Rv. 596826 - 01)

URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - IN GENERE | Promessa di vendita di terreno come edificabile - Richiedibilità della concessione edilizia da parte del promissario acquirente - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596826-01

URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sull'edificabilità dei suoli, legittimato a richiedere la concessione edilizia era o il titolare del diritto reale di proprietà sul fondo o chi, pur essendo titolare di altro diritto, reale o di obbligazione, avesse, per effetto di questo, obbligo o facoltà di eseguire i lavori per cui chiedeva la concessione. Tale legittimazione, invece non competeva a colui il quale, in base ad un contratto preliminare, avesse avuto la promessa di futura vendita del terreno sul quale sarebbe dovuta sorgere la costruzione. Pertanto, nel vigore di detta norma, l'eventuale concessione edilizia rilasciata dal sindaco, a seguito di asserita proprietà del fondo, si doveva considerare illegittima, e quindi inesistente, dall'autorità giudiziaria ordinaria con le conseguenze penali prescritte dall'art. 17, lett. b), della stessa legge n. 10 del 1977, in materia di costruzione senza concessione.

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 4 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)