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Sez. 1, Sentenza n. 1488 del 22/06/1967 (Rv. 328183 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - SOTTOSCRIZIONE DEL PRECETTO DA PARTE DI PROCURATORE SFORNITO DI REGOLARE PROCURA - INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO PER DECORSO DEL TERMINE - INVALIDITA DELLA NOTIFICA DEL PIGNORAMENTO.*
Stato
decisa il 1967-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328183-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - SOTTOSCRIZIONE DEL PRECETTO DA PARTE DI PROCURATORE SFORNITO DI REGOLARE PROCURA - INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO PER DECORSO DEL TERMINE - INVALIDITA DELLA NOTIFICA DEL PIGNORAMENTO.*

Costituisce opposizione agli Atti esecutivi (e non opposizione all'esecuzione) quella con cui si deduca la nullita del precetto (ed Atti successivi), per essere il procuratore che l'ha sottoscritto privo di regolare procura e, percio, privo di rappresentanza processuale, a nulla rilevando se cio si riflette sulla legittimazione processuale della parte, nonche quella con la quale si deduca l'inefficacia del pignoramento per avvenuto decorso del termine di novanta giorni oppure l'invalidita della notifica del pignoramento al debitore, il quale, nelle more dell'esecuzione, sia divenuto maggiorenne.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 497, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 555

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)