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Sez. 3, Sentenza n. 6396 del 23/06/1999 (Rv. 527855 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) | Atto di precetto - Omessa indicazione nella procura rilasciata da persona giuridica del nominativo del legale rappresentante - Opposizione all'esecuzione - Esclusione - Opposizione agli atti esecutivi - Configurabilità.
Stato
decisa il 1999-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527855-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)

Mentre l'opposizione all'esecuzione ha per oggetto il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni, l'opposizione agli atti esecutivi consiste nella contestazione della legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo e quindi ha ad oggetto la regolarità degli atti e dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo o preliminari all'azione esecutiva e la loro notificazione; conseguentemente le questioni relative all'atto di precetto, del quale sia stata denunciata la nullità per mancanza dell'indicazione del nominativo del legale rappresentante del soggetto che aveva rilasciato la procura, si configurano come opposizione agli atti esecutivi e devono essere proposte nel termine di cinque giorni dalla notificazione del precetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)