Sez. U, Sentenza n. 6641 del 16/12/1981 (Rv. 417495 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE - ELETTORATO - PASSIVO - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N. 154 DEL 1981 - INNOVAZIONE IN ORDINE AI CRITERI DI RIPARTO DELLA GIURISDIZIONE NEL CONTENZIOSO ELETTORALE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE - ELETTORATO - PASSIVO - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N. 154 DEL 1981 - INNOVAZIONE IN ORDINE AI CRITERI DI RIPARTO DELLA GIURISDIZIONE NEL CONTENZIOSO ELETTORALE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
La nuova disciplina in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale, provinciale e comunale, di cui alla legge 23 aprile 1981 n. 154, non introduce alcuna innovazione in ordine ai criteri di riparto della giurisdizione nel contenzioso elettorale amministrativo, sicché la controversia inerente alla suddetta ineleggibilità od incompatibilità, ancorché vi sia stata proclamazione e convalida del risultato dell'elezione, resta devoluta alla cognizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147, non modificato dall'art. 6 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. (V 2999/80, mass n 406753).*
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 4, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)