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Sez. 3, Sentenza n. 5030 del 18/04/2000 (Rv. 535814 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Scritture difensive (art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.) - Deposito di un controricorso - Ammissibilità quale scrittura difensiva - Termine di venti giorni - Natura ordinatoria - Scritture depositate tardivamente - Ammissibilità in difetto di opposizioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535814-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 47 cod. proc. civ., per il quale le parti alle quali è stato notificato il ricorso per regolamento di competenza possono depositare in cancelleria, nei venti giorni successivi, scritture difensive, consente di considerare tale il controricorso. Inoltre, detto termine ha carattere ordinatorio e, pertanto, in difetto di opposizione della controparte, la scrittura difensiva depositata tardivamente può essere presa in considerazione anche agli effetti delle spese processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)