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Sez. 3, Sentenza n. 2810 del 21/04/1986 (Rv. 445847 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - DEPOSITO DI DOCUMENTI - DEPOSITO DI MEMORIA DIFENSIVA EX ART. 378 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445847-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - DEPOSITO DI DOCUMENTI - DEPOSITO DI MEMORIA DIFENSIVA EX ART. 378 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*

Il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 47 cod. proc. civ., per il quale le parti alle quali è stato notificato il ricorso per regolamento di Competenza possono depositare in cancelleria, nei venti giorni successivi, scritture difensive, consente di considerare tale il controricorso, restando, invece, inammissibile la successiva memoria difensiva, depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)