Sez. 2, Sentenza n. 3272 del 19/03/1993 (Rv. 481478 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Prove - Giuramento (decisorio o suppletorio) | Lite definita in primo grado in base a giuramento suppletorio - Revoca dell'ordinanza ammissiva da parte del giudice d'appello - Ammissibilità - Esclusione - Valutazione del materiale probatorio raccolto prima della delazione del giuramento - Obbligatorietà - Conseguenze - Pronuncia prescindente dall'esito del giuramento - Ammissibilità.
Impugnazioni civili - Appello - Prove - Giuramento (decisorio o suppletorio)
Il giudice d'appello allorché la lite sia stata definita in primo grado in base a giuramento suppletorio non può revocare l'ordinanza ammissiva del giuramento stesso, ma può procedere alla valutazione del materiale probatorio raccolto prima della delazione del giuramento, e, qualora pervenga al convincimento che gli elementi acquisiti risultino di per sè idonei alla decisione della vertenza, nel senso così dell'accoglimento come del rigetto delle domande in questa azionate, può pronunciare prescindendo dall'esito del giuramento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)