Sez. 1, Sentenza n. 2803 del 25/03/1999 (Rv. 524517 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO | Decisione di primo grado fondata sul prestato giuramento - Poteri del giudice di appello - Decisione della causa prescindendo dal giuramento prestato - Ammissibilità - Limiti.
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO
Se la lite sia stata definita in primo grado sulla base del giuramento suppletorio, il giudice d'appello pur non potendo disporre nuove prove in contrasto col giuramento prestato, né revocare discrezionalmente l'ordinanza ammissiva di esso (facoltà, quest'ultima, riservata allo stesso giudice che ha ammesso il giuramento), tuttavia se sia stato investito della relativa questione ha il potere - dovere di esaminare che il giuramento sia stato legittimamente deferito e decidere la causa prescindendo dal giuramento prestato qualora sia giunto alla conclusione che già prima della delazione vi erano sufficienti elementi di giudizio acquisiti alla causa o che comunque la parte alla quale il giuramento era stato deferito non aveva fornito alcun valido elemento di prova a sostegno del proprio assunto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)