Sez. 3, Sentenza n. 30 del 10/01/1963 (Rv. 260040 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - RISOLUZIONE - QUANDO SIA NECESSARIA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - RISOLUZIONE - QUANDO SIA NECESSARIA.*
Ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento non e richiesta la Costituzione in mora del debitore, essendo sufficiente il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanzà la necessita della messa in mora puo concepirsi soltanto se la risoluzione si basi sulla mora in senso restrittivo, cioe su un temporaneo inadempimento, quale puo essere un semplice ritardo nell'eseguire la prestazione. (V 3716/58, 552/56, 266/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)