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Sez. 1, Sentenza n. 1481 del 13/11/1968 Ud. (dep. 01/02/1969) Rv. 110194 - 01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - REATO DI TRASPORTO ABUSIVO - OGGETTO GIURIDICO - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE -PAGAMENTO - IRRILEVANZA - MULTA PROPORZIONALE - CRITERI DI CALCOLO.*
Stato
decisa il 1968-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/110194-01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - REATO DI TRASPORTO ABUSIVO - OGGETTO GIURIDICO - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE -PAGAMENTO - IRRILEVANZA - MULTA PROPORZIONALE - CRITERI DI CALCOLO.*

Il reato di trasporto abusivo di oli minerali, di cui agli artt.5 e 15 comma primo legge 2 luglio 1957, n.474, sussiste anche se l'imposta di fabbricazione e stata pagata, essendo previsto non soltanto per evitare l'inadempimento tributario, ma anche per consentire il controllo della polizia in ordine alla osservanza delle prescrizioni dettate per la circolazione degli oli minerali. In tal caso la multa e proporzionata alla somma che si sarebbe dovuta pagare per l'imposta, ove questa non fosse stata gia soddisfatta, con il limite minimo indicato dallo art.15 citato. (V.104540, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1957 num. 474 art. 5, DM 12/08/1957 art. 18, DM 12/08/1957 art. 14, DM 12/08/1957 art. 20, Legge 12/08/1957 art. 25, Legge 02/07/1957 num. 474 art. 15 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)