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Sez. 3, Sentenza n. 3161 del 11/01/1984 Ud. (dep. 11/04/1984) Rv. 163560 - 01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - TRASPORTO DI GASOLIO SENZA CERTIFICATO DI PROVENIENZA - IRRILEVANZA DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 25, 27 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA - RATIO.*
Stato
decisa il 1984-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163560-01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - TRASPORTO DI GASOLIO SENZA CERTIFICATO DI PROVENIENZA - IRRILEVANZA DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 25, 27 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA - RATIO.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.15 d.l. 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge 2 luglio 1957, n. 474, (trasporto di prodotti petroliferi senza certificato di provenienza o con certificato falso), in relazione agli artt. 3, 25 e 27 cost., dedotta sul rilievo che tale norma incrimina il trasporto senza certificato di provenienza nonostante l'avvenuto pagamento dell'imposta. Infatti, l'incriminazione del trasporto di prodotti petroliferi senza certificato di provenienza o con certificato scaduto o falso, sancito dal medesimo art. 15 "indipendentemente dall'avvenuto pagamento dell'imposta di fabbricazione", non crea alcuna disparità di trattamento, tra coloro che a quel debito hanno adempiuto e coloro che non vi hanno adempiuto, per il semplice fatto che, per l'esigenza fiscale di un continuo controllo sull'identità di una merce facilmente fungibile, essa punisce il solo trasporto senza il predetto certificato o con certificato falso o scaduto, mentre l'eventuale evasione alla suddetta imposta è punita da altro, autonomo e concorrente reato. Nè vale rilevare che, sempre nell'ipotesi di avvenuto originario pagamento dell'imposta di fabbricazione, per il trasporto senza certificato o con certificato scaduto non sarebbe determinabile la pena pecuniaria da irrogare in quanto questa è appunto commisurata all'imposta evasa (nell'ipotesi insussistente), perché sempre l'art. 15 stabilisce che "in ogni caso", quindi anche nel suddetto caso, la pena pecuniaria non può essere inferiore a lire duemilioni di multa. (Conf mass n 104540; (Conf mass n 110194; (Conf mass n 118002; (Conf mass n 125049; (Conf mass n 130963; (Conf mass n 130964; (Conf mass n 153847; (Conf mass n 157636; (Conf mass n 159615).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25, Costituzione art. 27, Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 15 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)