Sez. 1, Sentenza n. 4093 del 25/02/2005 (Rv. 580516 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE | Contratti bancari - Previsione normativa della nullità delle clausole di rinvio alle condizioni usualmente praticate su piazza e delle clausole prevedenti interessi usurari - Retroattività - Esclusione - Conseguenze - Contratti conclusi prima dell'entrata in vigore di tali norme - Inefficacia "ex nunc" delle clausole - Sussistenza - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE
Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, o che fissano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotte rispettivamente con l'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfuso nell'art. 117 del D.Lgs. 1° settembre 1983 n. 385, e con l'art. 4 della legge 7 marzo 1996 n. 108), non sono retroattive, e pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, non influiscono sulla validità delle clausole dei contratti stessi, ma possono soltanto implicarne l'inefficacia "ex nunc", rilevabile solo su eccezione di parte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 4, Legge 01/09/1993 num. 385 art. 17, Legge 07/03/1996 num. 108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)