Sez. 3, Sentenza n. 8442 del 13/06/2002 (Rv. 555031 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE | Conto corrente bancario - Interessi moratori - Tasso usurario ex lege n.108 del 1996 - Conseguenze - Sostituzione di un tasso diverso - Necessità - Pattuizione antecedente all'entrata in vigore della detta legge - Rilevanza - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE
La clausola, contenuta in un contratto di conto corrente bancario stipulato anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina sull'usura (legge n. 108 del 1996) e con la quale siano siano stati pattuiti interessi divenuti superiori a quelli consentiti da detta normativa, è priva di effetto quanto alla misura degli interessi anteriormente convenuti ed essi possono essere rinegoziati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419 duodecies com. 24, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 1, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)