Sez. 6, Sentenza n. 9740 del 15/03/1989 Ud. (dep. 06/07/1989) Rv. 181776 - 01
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - IN GENERE - ART. 80 DELLA LEGGE SUGLI STUPEFACENTI - ONERE PROBATORIO - RIGOROSITÀ - A CARICO DELL'IMPUTATO.*
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - IN GENERE - ART. 80 DELLA LEGGE SUGLI STUPEFACENTI - ONERE PROBATORIO - RIGOROSITÀ - A CARICO DELL'IMPUTATO.*
L'esimente di cui all'art. 80 della legge sugli stupefacenti n. 685 del 1975, in quanto esclude la punibilità di un reato di cui si sono perfezionati tutti gli elementi costitutivi, deve risultare rigorosamente provata in tutte le sue componenti a cura dell'imputato, il quale, pur non essendo gravato da un Onere probatorio specifico, è tenuto ad allegare tutte le indicazioni necessarie ad accertare l'invocata causa di giustificazione dell'antigiuridicità e, segnatamente, la destinazione all'uso suo personale della sostanza stupefacente di modica quantità da lui detenuta. (Conf mass n 179932; (Conf mass n 176804).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)