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Sez. 6, Sentenza n. 12487 del 20/10/1988 Ud. (dep. 15/12/1988) Rv. 179932 - 01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - IN GENERE - ART. 80 DELLA LEGGE SUGLI STUPEFACENTI - ONERE PROBATORIO - RIGOROSITÀ - A CARICO DELL'IMPUTATO - COMPITO DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1988-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179932-01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - IN GENERE - ART. 80 DELLA LEGGE SUGLI STUPEFACENTI - ONERE PROBATORIO - RIGOROSITÀ - A CARICO DELL'IMPUTATO - COMPITO DEL GIUDICE.*

L'esimente di cui all'art. 80 della legge sugli stupefacenti n. 685 del 1975, come ogni causa di esclusione dell'antigiuridicità deve essere rigorosamente provata, per cui l'imputato che ne richiede l'applicazione, è tenuto a fornire precise indicazioni circa gli elementi su cui si fonda la richiesta, mentre il giudice ha solo il dovere di procedere alle relative e necessarie verifiche e non già di ricercare ed acquisire d'ufficio i predetti elementi. (Conf mass n 172272).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)