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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 21 febbraio 1979, causa 113/78

Decisione
decisa il 1979-02-21
ECLI
ECLI:EU:C:1979:45

Epigrafe

Nel procedimento 113/78 avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven, nella causa dinanzi ad esso pendente fra N. G. J. SCHOUTEN BV, con sede in Giessen e HOOFDPRODUKTSCHAP VOOR AK KERBOUWPRODUKTEN domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 15, n. 1, del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967 n. 120, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU del 19 giugno 1967, pag. 2269), LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori: Mackenzie Stuart, presidente di Sezione; P. Pescatore e A. Touffait, giudici; avvocato generale: G. Reischl; vice cancelliere: J. A. Pompe, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
A norma dell'art. 15, n. 1, del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU 19 giugno 1967, pag. 2269), il prelievo all'importazione da riscuotersi «è quello applicabile il giorno dell'importazione».
paragrafo 2
Nel 1975, l'attrice nella causa principale, N. G. J. Schouten BV, importava dagli Stati Uniti nel territorio della Comunità una partita di granoturco e una partita di pallette di farina glutinata di granoturco (entrambe denominate in prosieguo «e partite di granoturco»).
paragrafo 3
La merce era stata imbarcata a New Orleans sulla nave Rona Star, noleggiata a tale scopo dalla ricorrente, la quale aveva dato ordine al comandante di levare l'ancora al più tardi il 14 febbraio 1975 alle ore 6, affinché la merce potesse essere importataa Rotterdam al più tardi il 28 febbraio 1975.
paragrafo 4
In seguito a vari contrattempi, la nave poteva varcare il «South West Pass» solo il 15 febbraio 1975.
paragrafo 5
L'agente dell'attrice, Spedico B.V., era stato avvertito 72 ore prima dal comandante del Rona Star che la nave sarebbe arrivata il 28 febbraio 1975 alle ore 4 circa. Subito dopo aver ricevuto tale comunicazione, la Spedico cercava un punto d'attracco per la nave. A tale scopo era disponibile solo la boa n. 3 dell'Europoort, dove si trovava ancora la nave Mobil Daylight, la quale tuttavia doveva levare l'ancora nella mattinata del 28 febbraio 1975. Le autorità portuali vietavano alla Rona Star di entrare prima che la Mobil Daylight fosse uscita dal porto. La Rona Star gettava l'ancora fuori dal porto, in attesa della partenza della Mobil Daylight. Detta partenza veniva più volte rinviata a causa di avarie di macchina.
paragrafo 6
La ditta Gebrs. van Es, di Rotterdam, agente in granaglie e, al tempo stesso, agente doganale, la quale doveva espletare le formalità doganali per l'attrice, depositava per le partite di cui trattasi 5 moduli d'importazione a norma dell'art. 7 della «Beschikking Landbouwheffingenen restitutieregime 1968 II» (II decreto del 1968 relativo al regime dei prelievi e delle restituzioni agricoli) — come si desume dai timbri appostivi il 27 febbraio 1975. Il 28 febbraio essa effettuava alla dogana le dichiarazioni d'importazione, sulle quali veniva apposto lo stesso giorno il timbro doganale. Tutti questi documenti indicano il 28 febbraio come giorno previsto dell'importazione.
paragrafo 7
La Mobil Daylight poteva levare l'ancora solo verso le 21; alle 21,15 circa usciva dal porto e solo allora la Rona Star poteva entrarvi. Alle ore 23,30 circa un doganiere saliva a bordo. Prima di mezzanotte egli effettuava la cosiddetta «dichiarazione generale» ed apponeva la frase «per dichiarazione», col timbro in data 28 febbraio 1975. Il doganiere procedeva a ciò solo dopo aver verificato la conformità delle merci presentate per la dichiarazione doganale — la cui natura era indicata nell'elenco delle merci trasportate — alle indicazioni figuranti sulla polizza di carico che si trovava a bordo.
paragrafo 8
La Rona Star terminava le operazioni di attracco alla boa n. 3 solo il 1o marzo alle ore 1,15 circa. L'incaricato della ditta Gebrs. van Es, dopo essere stato autorizzato dalla 5asezione delle dogane a scaricare liberamente la merce nella mattinata del 1o marzo 1975, veniva avvertito il giorno stesso da detta sezione doganale che dal libro di bordo della Rona Star risultava che la nave aveva terminato le operazioni d'attracco non già il 28 febbraio, ma solo il 1o marzo 1975.
paragrafo 9
In base a quest'ultima circostanza, la dogana di Rotterdam — stando a quanto il giudice proponente considera assodato — nel trasmettere i moduli d'importazione di cui trattasi, comunicava alla Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, convenuta nella causa principale, con un'annotazione sui moduli stessi, che come giorno dell'importazione doveva essere considerato non già il 28 febbraio 1975 — come poteva far credere il timbro apposto ai moduli — bensì il 1o marzo 1975. Il giudice a quo ritiene ciò plausibile, benché i fatti siano contestati dall'attrice in base al confronto con le licenze d'importazione o di prefissazione riguardanti le stesse partite.
paragrafo 10
La convenuta si basava sulla data stabilita dalla dogana e inviava all'attrice, il 1o maggio 1975, una nota ricapitolativa con la quale le imponeva, a norma del regolamento n. 120/67, il prelievo calcolato in relazione al prezzo d'entrata da applicarsi il 1o marzo 1975, il quale era di fiorini 3,79 il kg superiore a quello del giorno precedente.
paragrafo 11
Il College van Beroep voor het Bedrijfsleven, in sede di ricorso avverso il procedimento con cui la convenuta aveva respinto la domanda diretta ad ottenere che il 28 febbraio 1975 fosse considerato come «giorno dell'importazione», con provvedimento 2 maggio 1978 ha sospeso il procedimento e sottoposto a questa Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
paragrafo 12
«1. Se la corretta interpretazione dell'art. 15 del regolamento n. 120/67 implichi che come “giorno dell'importazione” ai sensi del primo comma del predetto articolo non va in alcun caso inteso un giorno anteriore a quello in cui i prodotti di cui trattasi sono stati portati in un luogo approvato dalle autorità doganali incaricate di ricevere le dichiarazioni d'importazione e gli altri documenti d'importazione. 2. In caso di soluzione negativa della prima questione: Se la corretta interpretazione dell'art. 15, n. 1, del regolamento n. 120/67 implichi che come giorno dell'importazione si intende o si può intendere, in relazione ai prodotti trasportati per nave, sia la data in cui la dogana rilascia una dichiarazione generale, attribuendo ai prodotti la qualità di merci importate in dogana, sia la data in cui la dogana riceve le dichiarazioni d'importazione e gli altri documenti d'importazione, e ciò qualora detti prodotti non siano stati portati nel luogo di cui alla questione n. 1 solo ed esclusivamente a causa di circostanze esterne, non imputabili all'importatore né ai suoi collaboratori, che abbiano reso impossibile disporre di tale luogo al predetto fine».
paragrafo 13
Il provvedimento di rinvio è stato registrato in cancelleria il 10 maggio 1978.
paragrafo 14
A norma dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto CEE della Corte di giustizia, hanno depositato osservazioni orali l'attrice, il Governo olandese e la Commissione delle CC.EE.
paragrafo 15
Dato che, con lettera pervenuta in cancelleria il 10 ottobre 1978, il Governo olandese aveva acconsentito a che la causa fosse rimessa ad una sezione e la Commissione non ha chiesto espressamente che essa sia decisa in seduta plenaria, con ordinanza 10 ottobre 1978 la Corte ha attribuito la causa alla Seconda Sezione.
paragrafo 16
La Corte (Seconda Sezione), su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte

paragrafo 1
L'attrice nella causa principale ricorda, per quanto riguarda la prima questione, che nella sentenza 113/75, Fvecassetti (Racc. 1976, pag. 983) questa Corte ha affermato che il giorno dell'importazione di cui, fra l'altro, all'art. 15 del regolamento n. 120/67, era quello in cui la dichiarazione d'importazione della merce veniva accettata dalla dogana (n. 7 della motivazione e punto 1 del dispositivo), e ciò dopo aver detto (n. 4 della motivazione) che tale accettazione poteva avvenire solo dopo che le merci erano giunte al luogo stabilito dalla dogana per lo sdoganamento e dopo che i documenti occorrenti erano stati presentati.
paragrafo 2
Nella fattispecie, è certo che la dichiarazione è stata accettata dalla dogana il 27 e timbrata il 28 febbraio 1975, che la nave che trasportava la merce è entrata nelle acque territoriali olandesi, indi nella zona portuale di Rotterdam, il 28 febbraio 1975, e che lo stesso giorno un doganiere à salito a bordo e la nave e il carico sono stati dichiarati alla dogana.
paragrafo 3
Secondo l'attrice, non vi era alcuna disposizione olandese o comunitaria che a quell'epoca prescrivesse che solo il luogo d'attracco poteva essere considerato o accettato o, ancora, designato come luogo di dichiarazione del carico.
paragrafo 4
Così pure, è assodato che solo per circostanze ad essa non imputabili la Rona Star non aveva potuto attraccare il 28 febbraio 1975 alla boa n. 3 dell'Europoort.
paragrafo 5
L'economia della disciplina agricola comunitaria, la logica propria del procedimento doganale, le esigenze pratiche dell'amministrazione doganale, gl'interessi dell'importatore di granoturco da paesi terzi, le norme olandesi, i fatti relativi al Rona Star accaduti prima del 27 e 28 febbraio e in detti giorni, come pure l'equità nel caso concreto e il principio giuridico della parità di trattamento in tutti gli Stati membri — dato che a quell'epoca vi era in proposito una disuguaglianza — e infine il principio giuridico per cui le eventuali manchevolezze dell'Amministrazione non devono ripercuotersi sul contribuente, tutte queste considerazioni potevano o dovevano — secondo l'attrice — indurre il giudice nazionale a considerare come giorno dell'importazione il .
paragrafo 6
Queste considerazioni implicano quanto meno che l'interpretazione tanto teleologica quanto obiettiva e ragionevole dell'art. 15 del regolamento n. 120/67 si risolve, nella fattispecie, nella constatazione — per risolvere la prima questione — che il giorno dell'importazione ai sensi di detto articolo può precedere quello in cui la nave proveniente dall'esterno della CEE attracca in uno Stato membro.
paragrafo 7
Se la prima questione venisse risolta in senso negativo, la seconda — che andrebbe in tal caso affrontata — andrebbe risolta, date le considerazioni di cui sopra, nel senso che, in una situazione del genere di quella in esame, il giorno dell'importazione è o può essere quello in cui le merci da importare hanno costituito oggetto della dichiarazione detta generale alla dogana e in cui le dichiarazioni d'importazione e gli altri documenti d'importazione sono stati presentati alla dogana.
paragrafo 8
Il Governo olandese sostiene che, per quanto riguarda le merci trasportate per nave, la fine dell'attracco è il solo momento dell'arrivo delle merci che si possa determinare obiettivamente. Le norme doganali nazionali si basano su questo criterio.
paragrafo 9
Nella fattispecie, la nave aveva terminato le operazioni di attracco solo il 1o marzo 1975 alle ore 1,15, di guisa che solo a partire da tale momento la dogana era in grado di effettuare il controllo del carico. Si doveva quindi automaticamente applicare il prelievo più elevato, entrato in vigore il 1o marzo 1975, con ragione indicato sulla licenza d'importazione. Ciò può apparire duro ed anche formalistico nel caso in esame, ma, per definizione, l'applicazione di un criterio obiettivo nel valutare se l'arrivo delle merci sia avvenuto prima o dopo le ore zero è di per sé neutra e può andare tanto a vantaggio quanto a svantaggio dell'interessata.
paragrafo 10
Il Governo olandese risolve quindi la prima questione nel senso che non si può affatto ritenere che per «giorno dell'importazione» si debba intendere un giorno precedente a quello dell'arrivo della merce.
paragrafo 11
Prendendo cionondimeno in esame la seconda questione, esso rileva che l'accettazione da parte della dogana della dichiarazione d'importazione, che è determinante per stabilire il «giorno dell'importazione», produce effetti giuridici permanenti solo dopo che la merce è giunta al luogo dello scarico, cioè al luogo dove vengono espletate le formalità d'importazione. L'accettazione della dichiarazione generale in un momento precedente, accettazione che viene fatta da impiegati diversi da quelli incaricati della verifica, è del tutto indipendente dall'altra operazione. Detta accettazione ha del resto uno scopo del tutto diverso, cioè quello di porre le merci sotto un regime doganale generale, sotto il quale vengono condotte al luogo dello scarico, in modo che possa aver luogo il controllo doganale. Non si può comunque desumerne che il controllo era già iniziato o avrebbe potuto iniziare in tale momento. La dichiarazione generale è quindi estranea alla determinazione del giorno dell'importazione.
paragrafo 12
Il Governo olandese rileva inoltre che i regolamenti comunitari in materia nulla stabiliscono circa la forza maggiore per quanto riguarda la determinazione del giorno dell'importazione e conclude che la seconda questione va risolta nel senso che circostanze di forza maggiore, del genere di quelle accertate dal giudice nazionale, non possono modificare il principio fondamentale secondo il quale solo il giorno dell'arrivo della merce va considerato come «giorno dell'importazione».
paragrafo 13
La Commissione sostiene, per quanto riguarda la prima questione, che per interpretare l'art. 15, n. 1, del regolamento n. 120/67, conviene anzitutto mettere in chiaro che si tratta di una nozione comunitaria, da interpretarsi alla luce del diritto comunitario, non già con riferimento al diritto nazionale.
paragrafo 14
Essa sottolinea in primo luogo l'intimo nesso, rilevato del resto dalla Corte nella sentenza Frecassetti, che esiste fra detta disposizione e le norme doganali, norme che sono state armonizzate sul piano comunitario dalla direttiva del Consiglio 30 luglio 1968 (GU n. L 194, pag. 13), che riguarda l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative 1) alla presentazione in dogana delle merci che arrivano nel territorio doganale della Comunità e 2) alla custodia temporanea di tali merci. Essa si riferisce in particolare all'art. 2 della direttiva il quale recita:
paragrafo 15
«1. Tutte le merci che arrivano nel territorio doganale della Comunità o che provengono da una zona franca situata sul territorio della Comunità sono soggette al controllo doganale. 2. Esse devono essere immediatamente trasportate, percorrendo le vie designate dalle competenti autorità nazionali, a un ufficio di dogana o ad altro luogo designato da dette autorità e sorvegliato da un servizio doganale».
paragrafo 16
Se ne desume che le merci da importare devono necessariamente essere materialmente presentate per poter essere introdotte nel territorio doganale della Comunità. Il controllo doganale, ai sensi di queste disposizioni è effettivo solo se la dogana è in grado d'ispezionare la merce. Così pure, il deposto della dichiarazione, allo scopo di porre sotto la responsabilità della dogana le merci che ancora non sono, o non sono immediatamente, soggette al regime doganale, presuppone la presenza delle merci stesse. Se ne deve concludere che non si può affatto intendere per «giorno dell'importazione» una data anteriore a quella in cui le merci vengono effettivamente presentate.
paragrafo 17
Nella sentenza Frecassetti, la Corti di giustizia parte anch'essa dalla presenza materiale delle merci come presupposto della possibilità d'importarle.
paragrafo 18
Se ci si chiede quale sia lo scopo dell'art. 15, n. 1 del regolamento, si constata, in primo luogo, che il controllo esercitato sulle merci dalla dogana nonché la responsabilità di questa per le merci stesse esige la loro presenza materiale. In secondo luogo, detta disposizione cerca di determinare in modo più o meno preciso, in base a criteri obiettivi, il momento che definisce il giorno dell'importazione, fattore decisivo per la fissazione del prelievo. La fissazione precisa di detto momento e la possibilità di determinarlo in modo obiettivo sono indispensabili ai fini della certezza del diritto.
paragrafo 19
La Commissione ritiene quindi che la prima questione vada risolta nel senso che non si può affatto ammettere come giorno dell'importazione ai sensi dell'art. 15, n. 1 del regolamento n. 120/67 un giorno anteriore a quello in cui i prodotti di cui trattasi vengono portati ad un ufficio doganale o in un altro luogo designato dalle autorità doganali e da queste sorvegliato.
paragrafo 20
La presenza delle merci in detto luogo deve consentire alla dogana di esercitare un certo controllo su di esse. Non è una questione di diritto, ma di fatto. La Commissione può far proprio il punto di vista del Governo olandese secondo il quale, trattandosi di merce giunta per nave, la dogana deve esigere che la nave abbia terminato l'attracco. Questo può naturalmente effettuarsi tanto alla banchina, quanto ad una boa dinanzi alla stessa, in attesa di ottenere un posto per lo scarico.
paragrafo 21
La Commissione rileva che la prima parte della seconda questione suggerisce che, nella fattispecie, le merci si trovavano dopo tutto sotto un certo controllo doganale. Orbene, l'accettazione da parte della dogana della dichiarazione generale — la quale, secondo le leggi olandesi, serve a fare la dichiarazione di sdoganamento — benché ponga le merci sotto un regime doganale, non implica affatto che le merci stesse siano state effettivamente poste sotto il controllo della dogana.
paragrafo 22
Per quanto riguarda la forza maggiore, la Commissione sostiene che, nemmeno nelle circostanze indicate dal giudice olandese, una causa esterna non imputabile all'importatore o ai suoi incaricati può implicare lo spostamento del giorno dell'importazione. Non tocca alla Comunità il sopportare il rischio dell'eventuale ritardo nell'arrivo delle merci da importare. La normativa comunitaria contempla infatti il mezzo per gl'importatori di tutelarsi finanziariamente contro il rischio di ritardi. L'art. 15, n. 2 del regolamento n. 120/67 (attualmente regolamento n. 2727/75) contempla la possibilità di prefissare il prelievo. In tal caso, il prelievo da applicarsi è quello del giorno in cui viene presentata la domanda.
paragrafo 23
La Comunità non si trova quindi in una situazione identica a quella accertata dalla Corte nella sentenza 11 luglio 1978Union Française de céréales6/78, (Racc, pag. 1675).
paragrafo 24
Concludendo, la Commissione propone di risolvere come segue le questioni sollevate dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven :
paragrafo 25
Non si può intendere per giorno dell'importazione ai sensi dell'art. 15, n. 1 del regolamento n. 120/67 un giorno anteriore a quello in cui le merci di cui trattasi vengono portate in un luogo approvato dalle autorità doganali. Questo luogo dev'essere tale che dette autorità possano esercitare il controllo sulle merci.
paragrafo 26
Cause esterne, non imputabili all'importatore, non possono motivare una deroga alla norma di cui sopra.

SENTENZA › In fatto › III — Fase orale

paragrafo 1
L'attrice nella causa principale, con l'avv. R. H. Hooghoudt, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio agente sig. H. Bronkhorst, hanno svolto osservazioni orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 25 gennaio 1979.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con provvedimento 2 maggio 1978, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha sottoposto alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni relative all'interpretazione dell'art. 15, n. 1 del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU 19 giugno 1967, pag. 2269), a norma del quale il prelievo da riscuotersi all'importazione «è quello applicabile il giorno dell'importazione»;
punto 2
dette questioni sono insorte nell'ambito di una controversia vertente sulla fissazione del tasso di prelievo riscosso su una partita di granoturco e su una partita di pallette di farina glutinata di granoturco provenienti dagli Stati Uniti e trasportate a Rotterdam con un vapore noleggiato dall'attrice nella causa principale;
punto 3
risulta dal fascicolo che detto vapore, per il quale era stato prenotato un attracco alla boa n. 3 dell'Europoort di Rotterdam, si trovava nelle acque portuali di Rotterdam il 28 febbraio 1975, in attesa che si liberasse l'ormeggio, occupato da una nave che aveva ripetutamente rinviato la partenza; pur essendo riuscito ad entrare nel porto di Rotterdam entro la mezzanotte del 28 febbraio, il vapore terminava le operazioni di attracco alla boa n. 3 dell'Europoort solo il 1o marzo 1975 verso le ore 1,15;
punto 4
tuttavia è incontestato che nella notte del 28 febbraio un doganiere era salito a bordo e, prima di mezzanotte, aveva redatto una «dichiarazione generale» d'importazione, apponendo sul documento la menzione «per dichiarazione», con timbro del 28 febbraio 1975, dopo aver accertato la conformità della natura del carico, dichiarata per le operazioni doganali sulla bolletta di carico, con le indicazioni figuranti sui documenti di bordo; secondo le spiegazioni, non contestate, del Governo olandese, detta «dichiarazione generale» ha unicamente lo scopo di collocare le merci sotto un regime doganale generale, sotto il quale le stesse proseguono fino al luogo in cui si effettua la ispezione doganale vera e propria;
punto 5
l'ufficio doganale di Rotterdam, dato che le operazioni di attracco erano terminate solo il 1o marzo 1975, informava l'attrice che questa era la data da considerarsi «giorno dell'importazione»; a sua volta, la Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, convenuta nella causa principale, prendeva in considerazione la data stabilita dall'ufficio doganale e, il 1o maggio 1975, trasmetteva all'attrice una nota ricapitolativa in base alla quale le veniva applicato, a norma del regolamento n. 120/67, un prelievo calcolato in funzione del prezzo d'entrata vigente il 1o marzo 1975, prezzo superiore di 3,79 fiorini/kg a quello vigente il 28 febbraio 1975.
punto 6
Il giudice nazionale, in sede di ricorso contro la decisione della convenuta con cui si respingeva la domanda dell'attrice mirante a far stabilire la data del 28 febbraio come «giorno dell'importazione» per la determinazione del prelievo, ai sensi dell'art. 15, n. 1, del regolamento n. 120/67, sollevava le seguenti questioni pregiudiziali: «1. Se la corretta interpretazione dell'art. 15 del regolamento n. 120/67 implichi che come “giorno dell'importazione” ai sensi del n. 1 del predetto articolo non va in alcun caso inteso un giorno anteriore a quello in cui i prodotti di cui trattasi sono stati portati in un luogo approvato dalle autorità doganali incaricate di ricevere le dichiarazioni d'importazione e gli altri documenti d'importazione. 2. In caso di soluzione negativa della prima questione: Se la corretta interpretazione dell'art. 15, n. 1, del regolamento n. 120/67 implichi che come giorno dell'importazione si intende o si può intendere, in relazione ai prodotti trasportati per nave, sia la data in cui la dogana rilascia una dichiarazione generale, attribuendo ai prodotti la qualità di merci importate in dogana, sia la data in cui la dogana riceve le dichiarazioni d'importazione e gli altri documenti d'importazione, e ciò qualora detti prodotti non siano stati portati nel luogo di cui alla questione n. 1 solo ed esclusivamente a causa di circostanze esterne, non imputabili all'importatore né ai suoi collaboratori, che abbiano reso impossibile disporre di tale luogo al predetto fine».
punto 7
Come la Corte ha ricordato nella sentenza 15 giugno 1976, causa 113/75 (Frecassetti/Amministrazione delle Finanze dello Stato, Racc. 1976, pag. 983), il prelievo agricolo ha lo scopo di compensare la differenza tra il prezzo sul mercato mondiale e il prezzo comunitario più alto; il prelievo è principalmente destinato a proteggere e a stabilizzare il mercato comunitario, evitando in particolare che le oscillazioni dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuotano all'interno della Comunità; quindi, le autorità competenti ad applicare il prelievo — sia l'amministrazione doganale che l'ente d'intervento competente — non possono anticipare o posticipare la fissazione dell'aliquota del prelievo rispetto alla data stabilita dalle disposizioni comunitarie;
punto 8
a norma dell'art. 15, n. 1 del regolamento n. 120/76, il prelievo da riscuotersi all'importazione è «quello del giorno dell'importazione»; questa data è il giorno in cui la dichiarazione d'importazione della merce è accettata dall'ufficio doganale; tuttavia detta accettazione non può aver luogo finché le merci, anche se sono già state assoggettate a un regime generale doganale, non sono giunte al luogo in cui la dogana effettua le sue ispezioni e lo sdoganamento;
punto 9
è in questo senso che l'art. 2 della direttiva del Consiglio 30 luglio 1968 n. 68/312/CEE, che riguarda l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative 1) alla presentazione in dogana delle merci che arrivano nel territorio doganale della Comunità e 2) alla custodia temporanea di tali merci (GU 1968, L 194 del 6 agosto 1968, pag. 13), stabilisce al n. 1 che «tutte le merci che arrivano nel territorio doganale della Comunità … sono soggette al controllo doganale» e al n. 2 che «esse devono essere immediatamente trasportate, percorrendo le vie designate dalle competenti autorità nazionali, a un ufficio di dogana o ad altro luogo designato da dette autorità e sorvegliato da un servizio doganale»;
punto 10
quindi si deve risolvere il primo quesito nel senso che il «giorno dell'importazione» ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 120/67 non può essere precedente a quello in cui le merci sono state trasportate nel «luogo designato» dalle autorità nazionali competenti onde sottoporre le merci ad ispezione doganale effettiva ed efficace.
punto 11
Con la seconda questione si chiede se si possa interpretare il termine «giorno dell'importazione», ai sensi dell'articolo summenzionato, come quello in cui è stata redatta la dichiarazione generale nel caso in cui le merci, per ragioni non imputabili all'importatore e al suo personale; non si siano potute trasportare nel luogo designato dalle autorità doganali;
punto 12
l'interpretazione data al termine «giorno dell'importazione» nella soluzione al primo quesito è fondata su criteri oggettivi; vicende come quelle descritte nella fattispecie, indipendenti o meno dalla volontà dell'importatore, non possono influire sull'esistenza di fatti obiettivamente determinati;
punto 13
si deve quindi risolvere il secondo quesito nel senso che fatti non imputabili all'importatore non possono modificare l'interpretazione da darsi al termine «giorno dell'importazione» ai sensi dell'art. 15 n. 1 del regolamento n. 120/75.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 14
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato le sue osservazioni alla Corte, non danno adito a ripetizione; nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento riveste il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice di merito, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione), pronunziandosi sulle questioni ad essa sottoposte dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven con provvedimento 2 maggio 1978 dichiara: 1o Il «giorno dell'importazione» ai sensi dell'art. 15, n. 1 del regolamento del Consiglio 13 giugno 1969 n. 120 non può essere precedente a quello in cui le merci sono state trasportate nel luogo designato dalle autorità nazionali competenti onde sottoporre le merci ad ispezione doganale effettiva ed efficace; 2o fatti non imputabili all'importatore non possono modificare l'interpretazione da darsi al termine «giorno dell'importazione» ai sensi dell'art. 15, n. 1 del regolamento n. 120/75.

Firme

Mackenzie Stuart Pescatore Touffait Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 21 febbraio 1979. Il Cancelliere A. Van Houtte Il Presidente della Seconda Sezione A. J. Mackenzie Stuart

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