Sez. 2, Sentenza n. 883 del 04/03/1977 (Rv. 384492 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - CONDICIO FACTI E CONDICIO IURIS - NOZIONE RISPETTIVA E DIFFERENZE DI DISCIPLINA.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - CONDICIO FACTI E CONDICIO IURIS - NOZIONE RISPETTIVA E DIFFERENZE DI DISCIPLINA.*
A differenza della condicio facti - la quale nasce dalla autonomia contrattuale delle parti ed e inserita nel contratto nell'interesse esclusivo di una di esse, la quale, conseguentemente, ha la facolta di avvalersene o di rinunziarvi senza che la controparte possa comunque ostacolarne la volonta - la condicio iuris consiste in eventi che, pur incidendo sull'efficacia del contratto, esulano pero dalla autonomia negoziale delle parti perche hanno la loro fonte nello ordinamento giuridico, donde la non riferibilita a detta condizione della funzione legale di avveramento di cui all'art 1359 cod civ e la non disponibilita della stessa da parte dei contraenti. (V 3783/74, mass n 372292).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1359
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)