Sez. 2, Sentenza n. 675 del 05/02/1982 (Rv. 418451 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO - DISCIPLINA EX ART. 1359 COD. CIV. - APPLICABILITÀ AL CASO DI MANCATO AVVERAMENTO DI UNA "CONDICIO IURIS" SOSPENSIVA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO - DISCIPLINA EX ART. 1359 COD. CIV. - APPLICABILITÀ AL CASO DI MANCATO AVVERAMENTO DI UNA "CONDICIO IURIS" SOSPENSIVA - ESCLUSIONE.*
La condicio iuris, consistendo in eventi esulanti dall'autonomia negoziale delle parti ed aventi la loro fonte nell'ordinamento giuridico, non soggiace alla finzione legale di avveramento di cui all'art. 1359 cod. civ., che pertanto è inapplicabile al mancato avveramento di una condicio iuris sospensiva (nella specie: autorizzazione ex art. 17 cod. civ.), in presenza del quale, malgrado la conseguente inefficacia del contratto, ne può essere richiesta la risoluzione giudiziale in danno della parte colpevole. (V 883/77, mass n 384492; (V 1204/75, mass n 374642).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 17, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1359, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)