Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 130 del 1988
Massime (2)
Massima n. 10327
- Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.P.E.G.)
- Utili distribuiti ai soci
- Omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi
- Ammissione in detrazione
- Esclusione
- Manifesta infondatezza della questione.
- Legge 16 dicembre 1977, n. 904, art. 2, secondo comma.
- Cost., artt. 2, 3, 53.
Leggi la massima
La determinazione del quantum del tributo dovuto ben può essere connessa con l'osservanza di alcuni oneri da parte del contribuente, purché non irragionevolmente gravosi; non viola, pertanto, il principio della capacità contributiva l'onere della veridica indicazione di utili percepiti, nella dichiarazione dei redditi, da parte dei soci delle società di cui all'art. 2 lett. a del d.P.R. n. 598/1973, richiesto ai fini dell'ammissione alla detrazione dalla relativa imposta. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli art. 2, 3, peraltro indicati dal giudice 'a quo'senza cenno di motivazione, e 53 Cost. - dell'art. 2, comma secondo, della legge 16 dicembre 1977, n. 904). - v. S. n. 186/1982.
Norme impugnate
- art. 2, comma 2, legge 16 dicembre 1977, n. 904
Parametri
Massima n. 10328
- Tributi in genere
- Imposte sui redditi
- Omesse e infedeli dichiarazioni
- Accertamento d'ufficio
- Ricorso del contribuente alla commissione tributaria
- Rinunzia all'impugnazione prima della decisione
- Riduzione alla metà delle pene pecuniarie
- Manifesta infondatezza della questione.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 54, ultimo comma.
- Cost., artt. 2, 3, 24.
Leggi la massima
L'interesse dell'Erario alla sollecita riscossione dei tributi ben può essere perseguito agevolando il contribuente a rinunciare al relativo contenzioso: in particolare, con la prevista riduzione alla metà della pena pecuniaria per omesse o infedeli dichiarazioni dei redditi, ove il contribuente rinunci ad impugnare l'accertamento d'ufficio prima della decisione della Commissione tributaria di primo grado; né, al riguardo, è invocabile l'art. 2 Cost., che non tutela affatto un preteso diritto del cittadino all'equità fiscale e, tanto meno, l'art. 24 Cost., non rientrando la fattispecie normativa censurata nell'ambito del diritto processuale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost. - dell'art. 54, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). - cfr. S. nn. 282/1987, 186/1982.
Norme impugnate
- art. 54 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, ecc.) e dell'art. 54, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di Verbania, iscritta al n. 222 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Marcolungo Egilio ed avente per oggetto un accertamento d'ufficio di redditi di capitale non dichiarati a fini irpef e conseguente pena pecuniaria, la Commissione tributaria di primo grado di Verbania con ordinanza del 23 febbraio 1987 (reg. ord. n. 222 del 1987) sollevava, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, l. 16 dicembre 1977 n. 904, nonché, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., dell'art. 54, ultimo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600;
che la Commissione rilevava come ai soci delle società di cui all'art. 2 lett. a d.P.R. n. 598 del 1973 (ossia le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, ecc.), che percepissero utili in qualsiasi forma, l'art. 1 cit. l. n. 904 del 1977 attribuisse "un credito d'imposta pari a un terzo (successivamente aumentato con disposizioni che qui non interessano) dell'ammontare degli utili" rientranti nel loro reddito imponibile ai fini irpef o irpeg; il successivo art. 2, secondo comma, stabiliva che le relative detrazioni non spettassero in caso di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione dei redditi;
che, ciò premesso, la Commissione riteneva che la detta omissione di indicazione, seppure poteva giustificare l'irrogazione di una sanzione, non poteva tuttavia influire sull'ammontare delle detrazioni, e quindi sulla determinazione dell'imposta, senza violare il principio della capacità contributiva (art. 53 Cost.), ossia di proporzione fra reddito e tributo;
che il collegio rimettente considerava altresì come l'art. 54, ultimo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 riducesse alla metà la pena pecuniaria prevista per le omesse o infedeli dichiarazioni dei redditi ove il contribuente avesse rinunciato ad impugnare l'accertamento d'ufficio prima della decisione della Commissione tributaria di primo grado;
che in tale disposizione il collegio ravvisava un'indebita pressione del legislatore, diretta ad indurre il contribuente a non esercitare il proprio diritto, e quindi una violazione dell'art. 2 Cost., ossia del diritto inviolabile del cittadino "ad essere governato da un corpus di norme fiscali equo e democratico", nonché degli artt. 3 e 24 Cost.;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o l'infondatezza delle questioni;
punto 2
Considerato che, quanto alla censura avente ad oggetto l'art. 2 l. n. 904 del 1977, questa Corte ha già osservato (sent. n. 186 del 1982) come la determinazione del quantum del tributo ben possa essere connessa con l'osservanza di alcuni oneri, purché non irragionevolmente gravosi, da parte del contribuente, quale, come nella specie, la veridica indicazione di utili percepiti, rendendosi così manifestamente infondato il riferimento all'art. 53 Cost. (il riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. non è neppure motivato nell'ordinanza di rimessione);
che, quanto alla censura avente ad oggetto l'art. 54 d.P.R. n. 600 del 1973, va osservato che l'interesse dell'Erario alla sollecita riscossione dei tributi ben può essere perseguito facilitando il contribuente che rinunci al contenzioso relativo, palesandosi così inconsistente il riferimento della Commissione rimettente all'art. 3 Cost.;
che l'art. 2 Cost. non tutela affatto un preteso diritto del cittadino all'equità fiscale (v. sent. n. 283 del 1987) così come, non trattandosi di diritto processuale, è errato il riferimento all'art. 24 Cost. (v. ancora sent. n. 186 del 1982);
che in conclusione le questioni debbono essere dichiarate manifestamente infondate;
punto 3
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, l. 16 dicembre 1977 n. 904, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, ultimo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost. dalla medesima Commissione tributaria con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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