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Sez. 5, Sentenza n. 1697 del 23/03/1994 Cc. (dep. 29/04/1994) Rv. 198018 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione | Provvedimento del giudice - Art. 304, terzo comma cod. proc. pen. - Obbligo di sentire il difensore - Sussistenza - Ragione: procedimento incidentale che si innesta nella fase del giudizio - Mancata indicazione dell'obbligo da parte della norma - Irrilevanza - Conferma: obbligo di sentire il difensore sulla richiesta di proroga della custodia cautelare, formulata dal P.M. ex art. 305, secondo comma cod. proc. pen..
Stato
decisa il 1994-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/198018-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione

La sospensione dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio, prevista dall'art. 304, secondo comma cod. proc. pen. per i reati indicati nell'art. 407, secondo comma cod. proc. pen. nel caso di dibattimenti particolarmente complessi, viene disposta dal giudice - ai sensi del terzo comma dell'art. 304 cit. - su richiesta del P.M., con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310 cod. proc. pen.. Il difensore dell'imputato non è menzionato dalla suddetta norma non già perché non abbia diritto di interloquire, ma perché la sua partecipazione è tacitamente ed inequivocamente presupposta come necessaria, dal momento che il relativo procedimento incidentale si innesta nella fase del giudizio, nella quale il difensore stesso esplica con pienezza di poteri il suo ministerio. Non va tralasciato di considerare, poi, che l'art. 305, secondo comma cod. proc. pen., prevede espressamente, nell'ipotesi di proroga dei termini della custodia cautelare, che il difensore sia sentito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 305 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)