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Sez. 6, Sentenza n. 39016 del 18/07/2017 Cc. (dep. 08/08/2017) Rv. 270966 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Sospensione per la particolare complessità del dibattimento - Intervento della difesa - Necessità - Obbligo di avviso all'imputato - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-07-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270966-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

In tema di sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento, il giudice ha piena libertà di scelta delle forme procedurali purchè siano tali da assicurare un reale contraddittorio con la difesa dell'imputato a cui non deve essere dato alcun avviso, atteso che nel procedimento incidentale "de quo" assume rilievo solo la difesa tecnica. (Conf. a n. 39021/17 n.m.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)