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Sez. 1, Sentenza n. 10085 del 15/10/1997 (Rv. 508914 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | Nei territori meridionali - IRPEG - Esenzione decennale totale ex art. 14, quinto comma, legge n. 64 del 1986 - Società costituite prima dell'entrata in vigore della legge - Applicabilità - Esclusione - Avvenuta pubblicazione dell'atto costitutivo successivamente alla suddetta entrata in vigore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508914-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

In tema di agevolazioni tributarie, l'art. 14, quinto comma, della legge primo marzo 1986 n. 64, che, per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali, ha sostituito al beneficio della riduzione alla metà dell'IRPEG di cui all'art. 105, primo comma, del d.P.R. n. 218 del 1978, quello dell'esenzione decennale totale, non si applica alle società che si sono costituite prima della sua entrata in vigore (avvenuta il 29 marzo 1986), ancorché la pubblicazione dell'atto costitutivo nell'apposito bollettino sia successiva al 29 marzo 1986 o la costituzione sia avvenuta dopo la promulgazione, ma prima della entrata in vigore della legge.

Riferimenti normativi: Legge 01/03/1986 num. 64 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)