Sez. 1, Sentenza n. 10407 del 21/10/1998 (Rv. 519906 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | Requisiti per fruire della agevolazione ai fini IRPEG ex art. 26 d.P.R. n. 601/73 - Forma societaria - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
In tema di agevolazioni tributarie, la forma societaria costituisce, insieme con la novità della iniziativa produttiva, requisito indispensabile per fruire dell'agevolazione ai fini IRPEG di cui all'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, decorrendo il periodo decennale di applicazione del beneficio dalla costituzione della società stessa.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)