Sez. 3, Sentenza n. 11116 del 07/01/2014 Cc. (dep. 07/03/2014) Rv. 259743 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Intercettazioni telefoniche - Artt. 268 e 271 cod. proc. pen. - Operazioni di "masterizzazione" compiute fuori dei locali della Procura della Repubblica - Omessa verbalizzazione - Inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni - Esclusione - Ragioni.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI
Non è configurabile alcuna nullità nè inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in conseguenza di "masterizzazione" dei dati relativi alle conversazioni registrate, effettuata fuori dei locali della Procura della Repubblica dove sono state eseguite le operazioni di registrazione delle comunicazioni, e di omessa verbalizzazione di tale attività. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato che la "masterizzazione" siccome consistente nel trasferimento su supporti informatici di quanto registrato, è operazione diversa dalla "registrazione" e che i casi di divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni di cui all'art. 271 cod. proc. pen., in quanto tassativi, non possono essere oggetto di applicazione analogica).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)