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Sez. 4, Sentenza n. 5401 del 27/11/2014 Ud. (dep. 05/02/2015) Rv. 262126 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Operazioni di "masterizzazione" - Avviso all'indagato - Obbligo del P.M. - Esclusione - Diritto dell'indagato di assistervi - Configurabilità - Esercizio del diritto - Richiesta specifica - Necessità - Termini - Indicazione.
Stato
decisa il 2014-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262126-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

In tema di intercettazioni telefoniche, il pubblico ministero non ha l'obbligo di avvisare la difesa dell'indagato in ordine allo svolgimento delle operazioni di "masterizzazione" dei dati relativi alle conversazioni registrate, operazioni alle quali essa ha diritto di assistere ma, soltanto, previa specifica richiesta da formularsi dopo la notifica degli avvisi di cui all'art. 268, comma quarto, cod. proc. pen. o all'art. 415 bis cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)