Sez. 1, Sentenza n. 4508 del 15/02/1988 Ud. (dep. 12/04/1988) Rv. 178094 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - AMMISSIONE - PERIZIA PSICHIATRICA - CONDIZIONI.*
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L'indagine sullo stato di mente dell'imputato nel dibattimento, ai sensi dell'art. 455, secondo comma cod. proc. pen., può essere disposta solo in presenza di "gravi e fondati indizi", i quali debbono riferirsi a cause patologiche della psiche e non a semplici anomalie del carattere o del sentimento. (Conf mass n 169009).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)