Sez. 1, Sentenza n. 4216 del 11/02/1985 Ud. (dep. 07/05/1985) Rv. 169009 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - AMMISSIONE - PERIZIA PSICHIATRICA - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - AMMISSIONE - PERIZIA PSICHIATRICA - CONDIZIONI.*
La perizia psichiatrica nel dibattimento può essere disposta soltanto quando risultano sussistenti gravi e fondati indizi, che rendano necessaria un'indagine sullo stato di mente dell'imputato - l'esistenza di simili indizi, che, per legge, devono essere seri e concreti, deve risultare da fatti emergenti dagli Atti, che dimostrino l'effettiva esistenza di alterazione della sfera intellettiva o volitiva del soggetto. (V mass n 166504; (V mass n 141829; (V mass n 138984).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)