diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 537 del 11/02/1975 (Rv. 373842 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ALLA MOGLIE - DECORRENZA - DALLA DOMANDA - SUCCESSIVO MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE - POTERI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1975-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373842-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ALLA MOGLIE - DECORRENZA - DALLA DOMANDA - SUCCESSIVO MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE - POTERI DEL GIUDICE.*

Anche per la decorrenza dell'Obbligo di mantenimento della moglie, vale il principio generale della decorrenza dalla domanda, stabilito per gli alimenti dall'art 445 cod civ. ma, quando il mutamento della situazione economica si verifica in momenti successivi alla proposizione della domanda giudiziale, il diritto all'aumento non puo retroagire alla data dell'atto introduttivo del giudizio, ma prende vita dal momento in cui si sono realizzate le condizioni soggettive prese in considerazione dal giudice. Pertanto, ove il giudice debba determinare per un periodo di tempo decorrente dalla domanda giudiziale l'assegno di mantenimento, ma ravvisi che, successivamente alla proposizione della domanda, vi sono state variazioni patrimoniali e monetarie, che impongano di variare in aumento la misura, quale determinata per il momento iniziale, bene puo adeguare ai singoli periodi l'assegno di mantenimento per renderlo conforme alla situazione patrimoniale e monetaria considerata. (Conf 3853/69, mass n 344187).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 145 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 445

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)