Sez. 1, Sentenza n. 1116 del 07/03/1978 (Rv. 390488 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ALIMENTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DECORRENZA DALLA DOMANDA - LIMITI - RICONOSCIMENTO IN RELAZIONE AD AUMENTI DI REDDITO DELL'OBBLIGATO SOPRAVVENUTI NEL CORSO DEL GIUDIZIO.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ALIMENTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DECORRENZA DALLA DOMANDA - LIMITI - RICONOSCIMENTO IN RELAZIONE AD AUMENTI DI REDDITO DELL'OBBLIGATO SOPRAVVENUTI NEL CORSO DEL GIUDIZIO.*
Il principio, in base al quale l'assegno di mantenimento o di alimenti in favore del coniuge separato decorre dalla domanda, soffre deroga nel caso in cui il medesimo venga riconosciuto e determinato in relazione ad aumenti di reddito dell'obbligato, sopravvenuti nel corso del giudizio, in quanto, in tale ipotesi, il giudice e tenuto a far decorrere l'assegno, ovvero la sua maggior misura, dalla data del verificarsi di quegli aumenti. (V 537/75, mass n 373842; (V 3853/69, mass n 344187).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 445
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)