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Sez. 1 - , Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020 (Rv. 657640 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Mancata accettazione - Conseguenze - Condanna alle spese del rinunciante - Potere discrezione del giudice - Presupposti.
Stato
decisa il 2020-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657640-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE

Quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l'accettazione dell'altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l'art. 391, comma 4, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)