Sez. 3, Ordinanza n. 30148 del 15/11/2025 (Rv. 676846-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Mancata accettazione della rinuncia - Regolamentazione delle spese - Discrezionalità del giudice - Limiti. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE
Nel caso in cui la rinuncia al ricorso per cassazione non sia stata accettata dall'altra parte, spetta al giudice, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 391 c.p.c., il potere di porre a carico del ricorrente - in tutto o in parte - le spese sostenute dal resistente ovvero di compensarle, con l'unico limite di non far gravare su quest'ultimo il costo dell'attività processuale svolta.
Cod. Proc. Civ. art. 391
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)