diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 4940 del 22/03/1999 Ud. (dep. 16/04/1999) Rv. 213133 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE | Revoca della patente di guida - Competenza del giudice penale - Sussistenza - Fattispecie: guida con patente sospesa di validità.
Stato
decisa il 1999-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213133-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE

Compete al giudice penale, in forza degli artt. 222 comma 3 e 224 comma 2 cod. strad., l'applicazione della sanzione della revoca della patente prevista dall'art. 218 Cod. Strad. per il caso di esercizio della guida in violazione di un provvedimento di sospensione della patente.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 218, Cod. Strada Nuovo art. 222 com. 3, Cod. Strada Nuovo art. 224 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)