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Sez. 4, Sentenza n. 4137 del 01/03/1996 Ud. (dep. 22/04/1996) Rv. 204743 - 01

Circolazione stradale - Illeciti penali - Sanzioni amministrative accessorie - In genere | Revoca della patente - Competenza del prefetto - Autorità giudiziaria - Competenza eccezionale - Indicazione - Fattispecie in tema di contravvenzione ex art. 218, comma sesto C.S..
Stato
decisa il 1996-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204743-01

Circolazione stradale - Illeciti penali - Sanzioni amministrative accessorie - In genere

In tema di sanzioni amministrative accessorie derivanti dalla violazione di norme del codice della strada, poiché, secondo gli artt. 218 e 219 cod. str., la competenza ad ordinare la sospensione o la revoca della patente appartiene ordinariamente al prefetto, è illegittima la sentenza che applica le sanzioni predette in un caso in cui tale potere non sia stato al giudice espressamente ed eccezionalmente conferito dalla legge. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza con la quale il pretore aveva ordinato la revoca della patente come sanzione accessoria alla condanna per il reato, previsto dall'art. 218, comma sesto, cod. str., di circolazione abusiva nel periodo di sospensione di validità della patente; ed ha precisato altresì che l'unica ipotesi in cui, nel vigente codice della strada, è attribuito al giudice il potere di disporre la revoca della patente, è quella prevista dal terzo comma dell'art. 222 per il caso di recidiva reiterata specifica infraquinquennale nella violazione di norme da cui siano derivati danni alle persone).

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 218, Cod. Strada Nuovo art. 219, Cod. Strada Nuovo art. 222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)