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Sez. 2, Sentenza n. 3021 del 12/10/1972 (Rv. 360779 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - CREDITI RECIPROCAMENTE DERIVANTI DALLO STESSO RAPPORTO - COMPENSAZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360779-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - CREDITI RECIPROCAMENTE DERIVANTI DALLO STESSO RAPPORTO - COMPENSAZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Non si versa in ipotesi di compensazione in senso tecnico-giuridico quando i crediti vicendevolmente vantati dalle parti traggono origine dal medesimo rapporto, in guisa che, nell'ambito delle obbligazioni da questo nascenti, occorra procedere soltanto ad un accertamento di dare e avere ed alla Determinazione del saldo attivo per una parte e passivo per l'altra. (Conf 530'70, mass n 345581).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)