Sez. 2, Sentenza n. 3021 del 12/10/1972 (Rv. 360779 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - CREDITI RECIPROCAMENTE DERIVANTI DALLO STESSO RAPPORTO - COMPENSAZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - CREDITI RECIPROCAMENTE DERIVANTI DALLO STESSO RAPPORTO - COMPENSAZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Non si versa in ipotesi di compensazione in senso tecnico-giuridico quando i crediti vicendevolmente vantati dalle parti traggono origine dal medesimo rapporto, in guisa che, nell'ambito delle obbligazioni da questo nascenti, occorra procedere soltanto ad un accertamento di dare e avere ed alla Determinazione del saldo attivo per una parte e passivo per l'altra. (Conf 530'70, mass n 345581).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)