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Sez. 3, Sentenza n. 530 del 04/03/1970 (Rv. 345581 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - CREDITI CONTRAPPOSTI NASCENTI DAL MEDESIMO RAPPORTO - COMPENSAZIONE IN SENSO TECNICO - GIURIDICO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI CREDITI DERIVANTI DA UN RAPPORTO DI AGENZIA.*
Stato
decisa il 1970-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345581-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - CREDITI CONTRAPPOSTI NASCENTI DAL MEDESIMO RAPPORTO - COMPENSAZIONE IN SENSO TECNICO - GIURIDICO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI CREDITI DERIVANTI DA UN RAPPORTO DI AGENZIA.*

Non si versa in ipotesi di compensazione in senso tecnico - giuridico quando i crediti vicendevolmente vantati dalle parti traggono origine dal medesimo rapporto in guisa che, nell'ambito delle obbligazioni da questo nascenti, occorra procedere soltanto ad un accertamento di dare ed avere ed alla Determinazione del saldo attivo per una parte e passivo per l'altra. (nella specie, la Corte di Cassazione ha escluso l'applicabilita delle norme in tema di compensazione ai rapporti nascenti dal contratto di Agenzia fra agente, tenuto alla garanzia dello 'Star del crederè, e preponente, ravvisando nelle loro reciproche obbligazioni la Mancanza di autonomia di contrapposti crediti di partite di dare ed avere). (V 464-67, massima n 326411 1196-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)