Sez. 1 - , Ordinanza n. 5661 del 02/03/2021 (Rv. 660730 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Pretesa di una struttura sanitaria provvisoriamente accreditata - Prestazioni erogate nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale - Superamento della capacità operativa massima - Fatto impeditivo della remunerazione - Onere della prova - A carico del debitore.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
In tema di pretese creditorie della struttura sanitaria provvisoriamente accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il superamento della capacità operativa massima (C.O.M.) costituisce un fatto impeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata, della cui prova è onerato il debitore. Il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo, la cui prova deve essere posta a carico della struttura accreditata, ma rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova a carico della parte debitrice.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quater CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quinquies CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)