Sez. 3 - , Ordinanza n. 3403 del 13/02/2018 (Rv. 647598 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Struttura sanitaria accreditata - Credito per le prestazioni erogate nell’ambito del servizio sanitario nazionale - Superamento del tetto massimo di spesa - Onere della prova - Spettanza - Parte debitrice (A.S.L.) - Fondamento.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
In tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo, il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 cod. civ., a carico della parte debitrice (A.S.L.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quater CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quinquies CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)