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Sez. 3, Sentenza n. 2570 del 26/04/1982 (Rv. 420431 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CANONE - DETERMINAZIONE - CONTROVERSIE RELATIVE - COMPETENZA - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA DA PARTE DEL GIUDICE ADITO - COMPATIBILITÀ CON L'AVVENUTO ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE DA PARTE DELLO STESSO GIUDICE.*
Stato
decisa il 1982-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420431-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CANONE - DETERMINAZIONE - CONTROVERSIE RELATIVE - COMPETENZA - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA DA PARTE DEL GIUDICE ADITO - COMPATIBILITÀ CON L'AVVENUTO ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE DA PARTE DELLO STESSO GIUDICE.*

In tema di Determinazione del canone di locazione, la declaratoria d'incompetenza del giudice adito, nel procedimento instaurato a norma dell'art. 45 della legge 27 luglio 1978 n. 392, non trova ostacolo nel fatto che il medesimo giudice abbia provveduto al tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al precedente art. 44, tenuto conto del carattere autonomo e distinto di tale procedura conciliativa.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 43 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 44 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)