Sez. 3, Sentenza n. 5422 del 18/10/1982 (Rv. 423188 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIA SULLA DETERMINAZIONE, AGGIORNAMENTO O ADEGUAMENTO DEL CANONE - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE - NATURA - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIA SULLA DETERMINAZIONE, AGGIORNAMENTO O ADEGUAMENTO DEL CANONE - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE - NATURA - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 44 della legge 27 luglio 1978 n. 392 non concreta un procedimento a se stante ed avulso dal successivo procedimento contenzioso, ma di questo - del quale costituisce preparazione - assimila la natura giurisdizionale. Conseguentemente, per "giudice competente" per la fase conciliativa deve intendersi quello stesso che ha Competenza per la causa di merito da identificarsi - ai sensi dell'art. 45 della citata legge - in base all'ammontare del canone corrisposto all'atto della proposizione della domanda, ripartendosi la Competenza tra pretore e conciliatore a seconda che il canone sia o meno superiore alle lire 50.000 mensili, sicché per l'individuazione è esperibile anche nella suddetta fase il regolamento di Competenza. (V 2570/82, mass n 420431; (V 4693/81, mass n 415418; (Conf 4324, mass n 422294; (Conf 5847/81, mass n 416577).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 44 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)