Sez. 2, Sentenza n. 28094 del 30/12/2009 (Rv. 610997 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Compenso dovuto al consulente - Rapporti tra il consulente e le parti - Principio di solidarietà - Applicabilità - Fondamento - Rapporti interni tra le parti - Principio di soccombenza - Applicabilità.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE
In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)