Sez. 2, Sentenza n. 23133 del 12/11/2015 (Rv. 637277 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CONSULENTE TECNICO - D'UFFICIO | Liquidazione provvisoria del compenso - Diversa ripartizione in sentenza - Obbligo solidale delle parti - Sussistenza - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CONSULENTE TECNICO - D'UFFICIO
Il consulente tecnico d'ufficio che abbia inutilmente chiesto il dovuto in base al decreto di liquidazione provvisoria del compenso può esigerne il pagamento solidale dalle parti a prescindere dalla diversa ripartizione della spesa contenuta nella sentenza che ha definito il giudizio, in quanto - salvi i rapporti interni tra le parti - l'ausiliare opera nell'interesse della giustizia in virtù di un mandato neutrale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)