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Sez. 3, Sentenza n. 537 del 15/02/1969 (Rv. 338683 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - ERRORE - RILEVANZA DELLO ERRORE RICONOSCIBILE - RICONOSCIBILITA DELL'ERRORE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1969-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338683-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - ERRORE - RILEVANZA DELLO ERRORE RICONOSCIBILE - RICONOSCIBILITA DELL'ERRORE - NOZIONE.*

Perche l'errore, ancorche essenziale, possa rendere annullabile il negozio e necessario che sussista la sua riconoscibilita e, cioe, la possibilita che esso sia riconosciuto dall'altro contraente (art. 1431 cod.civ.). esso si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto, alle qualita dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1431

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)