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Sez. 2, Sentenza n. 2844 del 07/05/1982 (Rv. 420726 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE - DI FATTO E DI DIRITTO - ESSENZIALE - RICONOSCIBILE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420726-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE - DI FATTO E DI DIRITTO - ESSENZIALE - RICONOSCIBILE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

L'errore di fatto o di diritto, quale causa di annullamento del contratto, deve essere, oltre che essenziale, cioè tale da determinare la parte a concludere il contratto, anche riconoscibile dall'altro contraente, nel senso che questi, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto e alle qualità dei contraenti, avrebbe dovuto rilevarlo, adoperando la normale diligenza. (V 1706/77, mass n 385420; (Conf 537/69, mass n 338683).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 1431

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)