Sez. L, Sentenza n. 3089 del 17/02/2004 (Rv. 570199 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Disciplina ex art. 366 n. 4 cod. proc. civ. - Funzione - Generica postulazione di erroneità della sentenza impugnata - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
In tema di contenuto del ricorso per cassazione, poiché la finalità della norma di cui all'art. 366, n. 4, cod. proc. civ. è quella di assicurare che il ricorso stesso presenti l'autonomia necessaria a consentire, senza il sussidio di altre fonti, la immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, sono inammissibili quei motivi che, anziché precisare le ragioni delle proposte censure, si esauriscano in una generica postulazione di erroneità della sentenza impugnata e nella conseguente istanza di cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)