diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8421 del 29/07/1993 (Rv. 483360 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso - Forma e contenuto - Indicazione dei motivi e delle norme di diritto | Disciplina ex art. 366 n. 4 cod. proc. civ. - Funzione - Generica postulazione di erroneità della sentenza impugnata - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483360-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso - Forma e contenuto - Indicazione dei motivi e delle norme di diritto

In tema di contenuto del ricorso per cassazione, poiché la finalità della norma di cui all'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. è quella di assicurare che il ricorso stesso presenti l'autonomia necessaria a consentire, senza il sussidio di altre fonti, la immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, sono inammissibili quei motivi che anziché precisare le ragioni delle proposte censure si esauriscano in una generica postulazione di erroneità della sentenza impugnata e nella conseguente istanza di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)