Sez. L, Sentenza n. 8421 del 29/07/1993 (Rv. 483360 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso - Forma e contenuto - Indicazione dei motivi e delle norme di diritto | Disciplina ex art. 366 n. 4 cod. proc. civ. - Funzione - Generica postulazione di erroneità della sentenza impugnata - Inammissibilità.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso - Forma e contenuto - Indicazione dei motivi e delle norme di diritto
In tema di contenuto del ricorso per cassazione, poiché la finalità della norma di cui all'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. è quella di assicurare che il ricorso stesso presenti l'autonomia necessaria a consentire, senza il sussidio di altre fonti, la immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, sono inammissibili quei motivi che anziché precisare le ragioni delle proposte censure si esauriscano in una generica postulazione di erroneità della sentenza impugnata e nella conseguente istanza di cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)