Sez. 2, Sentenza n. 6167 del 02/06/1993 (Rv. 482642 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Sentenza dichiarativa - In genere | Processo in cui il fallito sia parte - Sopravvenuta incapacità del fallito - Mancata eccezione da parte del curatore - Sentenza conclusiva del processo - Volontà del curatore di chiederne la rimozione - Proposizione dell'impugnazione nell'originaria sede ordinaria.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Sentenza dichiarativa - In genere
In caso di dichiarazione di fallimento, qualora il curatore non abbia eccepito, nel processo in cui il fallito sia parte, la sopravvenuta incapacità di questi, al fine di attivare la "vis attractiva" della procedura fallimentare relativamente al rapporto in contestazione, la pronunzia della sentenza conclusiva di tale processo, ancorché posteriore alla suddetta dichiarazione, comporta, per l'eventualità che il curatore stesso intenda ottenerne la rimozione, la necessaria prosecuzione del giudizio nell'originaria sede ordinaria, attraverso la proposizione del mezzo di impugnazione stabilito dalla legge, non diversamente dal caso di sentenza pronunziata prima della dichiarazione di fallimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 94, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 94, Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)