Sez. 1, Sentenza n. 17891 del 04/09/2004 (Rv. 576708 - 01)
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE | Fallimento di una parte - Anteriormente alla deliberazione e sottoscrizione del lodo - Impugnazione di nullità del <dictum> - Da parte del curatore - Pronuncia di improcedibilità del giudizio da parte del giudice del merito - Necessità - Fondamento.
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE
Quando nel corso di un giudizio arbitrale una delle parti costituite venga dichiarata fallita prima della deliberazione e della sottoscrizione del lodo e il curatore faccia valere con l'impugnazione del <dictum arbitrale> tale circostanza, chiedendo l'improcedibilità del giudizio, il giudice di merito deve dichiarare tale improcedibilità per la <vis attractiva> della legge fall. che determina la improcedibilità delle pretese fatte valere nei procedimenti pendenti al momento della dichiarazione di fallimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)