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Sez. 1, Sentenza n. 8606 del 05/04/2007 (Rv. 595910 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Individuazione del mezzo di impugnazione - Criteri - Principio dell'apparenza - Sentenza emessa con rito ordinario in materia di sanzioni amministrative - Impugnabilità con ricorso per cassazione - Esclusione - Appello - Esperibilità.
Stato
decisa il 2007-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595910-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE

L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata in base alla qualificazione giuridica del rapporto controverso adottata dal giudice del provvedimento stesso, a prescindere dalla sua esattezza, sulla base del principio dell'apparenza. Ne consegue che, in materia di mezzi di impugnazione delle sentenze all'esito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, ove dinanzi al giudice di merito una controversia che avrebbe dovuto essere trattata con le forme di cui alla legge n. 689 del 1981 venga invece introdotta, come nella specie, con il rito ordinario, la norma derogatoria di cui all'art. 23, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981, applicabile "ratione temporis", secondo la quale le predette sentenze sono impugnabili solo a mezzo del ricorso per cassazione, non trova applicazione ed in questo caso avverso la sentenza che decide su una questione riconducibile all'ambito di applicabilità della legge n. 689 del 1981 definendo un giudizio introdotto e trattato secondo le regole ordinarie, è esperibile l'appello e non anche il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 26 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)