Sez. L, Sentenza n. 9635 del 16/06/2003 (Rv. 564314 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Sospensione dal lavoro unilateralmente disposta dall'imprenditore - Periodo anteriore all'ammissione al trattamento di integrazione salariale o successivo al diniego di tale trattamento - Situazioni soggettive rispettive del datore di lavoro e dei lavoratori - Incidenza della normativa speciale in tema di cassa integrazione - Esclusione - Valutazione delle dette situazioni alla stregua del diritto comune - Necessità - Conseguenze - Norme in tema di sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione - Applicabilità - Esonero del datore dal'obbligo di corrispondere le retribuzioni - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Fino all'emanazione del provvedimento di ammissione al trattamento di integrazione salariale, come pure dopo l'emanazione del provvedimento di diniego di tale ammissione, i rapporti fra datore di lavoro e lavoratori sospesi, inerendo a posizioni di diritto soggettivo non incise dalla normativa speciale in materia di cassa integrazione guadagni, sono regolati dal diritto comune, con la conseguenza, in particolare, che la legittimità o meno delle sospensioni dal lavoro unilateralmente disposte dall'imprenditore deve essere valutata alla stregua delle norme in tema di sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa. Ne deriva ulteriormente che quando quest'ultima - secondo la valutazione istituzionalmente rimessa al giudice di merito, incensurabile se adeguatamente motivata - sia divenuta inutilizzabile non nell'aspetto economico o per deficienze di programmazione, di previsione o di organizzazione aziendale, bensì per un fatto sopravvenuto non prevedibile, il datore di lavoro non incorre in responsabilità per l'unilaterale sospensione da lui disposta e, in particolare, non è tenuto al pagamento delle retribuzioni per il periodo di sospensione.(Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha rilevato, con motivazione ritenuta esauriente ed immune da vizi logico - giuridici, che la società non aveva adempiuto l'onere di dimostrare che l'inadempimento non era dipeso da sua colpa ma da fatto ad essa non imputabile e che la dedotta mancata approvazione della perizia di variante aveva interessato soltanto alcuni degli alloggi popolari, potendo quindi proseguire l'attività lavorativa per la realizzazione dei restanti alloggi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)